Mutuo prima casa
La prima domanda da porsi nel momento in cui si parla di mutuo sulla prima casa
è, ovviamente cosa si intenda per "prima casa" o abitazione principale.
La "prima casa" o abitazione principale è quella in cui il contribuente
dimora abitualmente. Dal 2001 tale definizione è stata ampliata nel senso che s'intende
per abitazione principale anche quella adibita a dimora abituale del contribuente
o di un suo familiare (coniuge, anche separato, ma non divorziato - parenti entro
il terzo grado ed affini entro il secondo grado). La nozione di abitazione principale
contiene in sé dunque il concetto di unicità e, pertanto, non si possono avere più
abitazioni principali nello stesso momento.
In base alla legge L. 23/12/2000, n. 388 è possibile detrarre gli interessi passivi
derivanti da contratti di mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di immobili da
destinare ad abitazione principale.
Devono però sussistere alcuni requisiti minimi per poter accedere alle agevolazioni
fiscali previste per la prima casa, e cioé:
- L'abitazione acquistata non deve esser di lusso (non superiore a 160mq netti;
altezza soffitto max 3,30m, pavimenti o rivestimenti con materiali pregiati, provvista
di piscina o campo da tennis o altra struttura analoga, ecc.)
- L'abitazione deve trovarsi nel comune di residenza o prossima residenza (entro
18 mesi)
- Nessuno dei due coniugi, in caso di coppia, o il singolo possiede altra abitazione
- Non possedere, anche con in comunità dei beni col coniuge e/o per quote, di diritti
di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà su altra casa
La detrazione dall'Irpef spetta agli acquirenti, anche della sola nuda proprietà,
contraenti del mutuo ipotecario. Alla presenza di più intestatari del mutuo, il
diritto alla detrazione spetta a ciascuno in proporzione alla propria quota.
La detrazione d'imposta è detraibile nella quota del 19% e spetta solo nell'anno
in cui le spese sono state effettivamente pagate, indipendentemente dalla data di
scadenza, sia per gli interessi passivi che per le seguenti spese:
- oneri accessori quali l'onorario del notaio per la stipulazione del contratto
di mutuo ipotecario (con esclusione di quello relativo al contratto di acquisto
dell'immobile), spese di perizia, spese di istruttoria, imposta per l'iscrizione
o la cancellazione di ipoteca,imposta sostitutiva sul capitale prestato, provvigione
per scarto rateizzato nei mutui in contanti, penalità per anticipata estinzione
del mutuo;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera.
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